Il decreto legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha introdotto nuove e più stringenti norme di incompatibilità per gli amministratori pubblici. In particolare l’art. 12 “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”, al comma 3 lettera b) sancisce l’incompatibilità “con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima **popolazione della medesima regione”.
Oltre all’incompatibilità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi di ASL, ASO e correlati, l’art.12 sancisce che “gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale siano incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha emesso diverse delibere per interpretare la norma e dirimere le numerose incompatibilità emerse, tra cui la delibera n. 46
Susseguentemente, il responsabile del Piano AntiCorruzione del *Comune di Chivasso* ha inteso sollecitare l’Autorità Nazionale per domandare circa l’incompatibilità del sindaco di Chivasso in quanto *Direttore di Struttura Complessa Ospedaliera*. La risposta della delibera 58/2013
Ne deriva che per decidere in ordine all’applicabilità del decreto in esame si devono individuare le posizioni che, implicando oltre che la responsabilità professionale anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione… **b) i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame*”.
E’ valida per il sindaco di Chivasso, ed è chiaramente estendibile anche alla Sindaco di Borgomanero, contestualmente Direttore della Struttura Complessa Laboratorio Analisi dell’ASL di Novara
In difetto, opterò per le opportune sedi a tutela dell’ASL.
Politicamente, ci spiacerebbe dover assistere alle dimissioni del Sindaco per via di una sopraggiunta normativa (preferiremmo una vittoria delle *nostre idee*), ma *il rispetto delle leggi è per il MoVimento 5 Stelle sacrosanto.* Tra l’altro, detta legge dice in altri termini, quello che noi affermiamo da anni. *Non si può svolgere il ruolo di sindaco di un grosso Comune ed insieme dirigere un reparto di un ospedale*. Non solo è un potenziale conflitto di interessi oggetto della normazione nazionale, ma è una pesante situazione di* incongruità temporale*: si rischia per di più di lasciare scoperta un’importante Struttura Sanitaria, cosa che, con il momento ormai strutturale di tagli a pioggia, non pare proprio opportuno. Non crediamo infatti alla possibilità di *svolgere bene due o più incarichi*: basta ai supermanager del privato e del pubblico, come l’irredimibile Mastropasqua, che fingono di dirigere 10-12 aziende, lasciandole allo sbando.
Superman esiste solo nei fumetti.
Davide Bono Capogruppo MoVimento 5 Stelle Regione Piemonte —
Ufficio Stampa gruppo consiliare regionale MoVimento 5 Stelle 347-1498358

